STATUTO DI BRIANTEA84
Anno 2006
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
ART. 1
E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Diversamente Abili Briantea84”.
ART. 2
L’Associazione perseguirà il fine della solidarietà sociale attraverso la promozione dei valori del volontariato e della difesa non-violenta e del diritto all’obiezione di coscienza nel servizio militare.
Essa è apolitica, aconfessionale, aperta ad uomini e donne di qualsiasi stirpe e popolo del mondo e non persegue scopi di lucro.
ART. 3
L’Associazione ha sede in Cantù, via F. Baracca 58, frazione Vighizzolo.
ART. 4
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
ART. 5
L’associazione si propone lo scopo di promuovere e sviluppare lo sport tra i giovani, con particolare riguardo alla pratica sportiva per atleti diversamente abili.
L’attività sportiva dell’Associazione può essere integrata anche da manifestazioni ricreative, turistiche e culturali e da qualsiasi pacifica attività, non esclusa l’eventuale attività commerciale, secondo la deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
ART. 6
Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione dello scopo prefissatosi l’Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali , volontarie e gratuite dei propri componenti.
L’Associazione può assumere lavoratoti dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
SOCI
ART. 7
Ogni cittadino italiano o straniero, purché in possesso di sufficienti requisiti morali, può assumere la qualifica di socio, previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e pagamento la quota associativa il cui ammontare viene determinato, esercizio per esercizio, dal Consiglio.
All’associazione si può aderire in qualità di soci atleti, soci onorari o soci volontari.
Sono Soci Atleti coloro i quali partecipano alle attività sportive promosse dall’Associazione.
Sono Soci Onorari coloro i quali l’Assemblea è particolarmente grata; vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio.
Sono Soci Volontari coloro i quali garantiscono il funzionamento dell’Associazione conducendo l’attività tecnica e amministrativa o supportando gli atleti nello svolgimento del programma di allenamento e competizione.
ART. 8
Tutti i soci svolgono la loro attività secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Consiglio, in modo volontario, personale, spontaneo e gratuito, senza trarre alcun beneficio economico, anche indiretto, dalla partecipazione all’associazione stessa.
I soci non possono in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiari dello loro prestazioni.
I soci non possono intrattenere con l’Associazione rapporti di lavoro subordinato e autonomo, ovvero ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale; essi sono tenuti all’osservanza dei regolamenti che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento interni.
I soci hanno diritto al rimborso da parte dell’Associazione delle spese effettuate a tutolo personale per l’attività prestata, entro un limite massimo stabilito, esercizio per esercizio, dal Consiglio; inoltre hanno diritto di accedere ai locali dell’Associazione per svolgere l’attività loro assegnata.
I soci in regola con la quota associativa hanno diritto di partecipare all’Assemblea
ART. 9
L’adesione all’Associazione si intende prorogata per l’esercizio successivo se il socio non dichiara per iscritto, almeno 3 mesi prima dal termine dell’esercizio, di voler recedere dall’Associazione.
La qualifica di socio si perde per recesso o per esclusione. L’esclusione viene decisa dal Consiglio Direttivo per inosservanza del presente statuto e per comportamento scorretto verso l’Associazione.
ENTRATE E PATRIMONIO
ART. 10
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- Quote sociali;
- Contributi ed elargizioni da soci, privati enti pubblici;
- Proventi derivanti da svolgimento di attività ricreative e promozionali;
- Incassi per pubblicità.
ART. 11Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- Beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- Donazioni, lasciti o successioni di soci, di terzi, di enti o di società.
ART. 12Il caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONEArt. 13Sono organi dell’Associazioni:
- L’assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEAArt. 14All’assemblea possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
Le convocazioni dell’Assemblea possono essere effettuate mediante affissione di convocazione contenete l’Ordine del Giorno all’albo della sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per approvazione del bilancio.
L’assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta unanime del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 dei soci.
Sono ammesse deleghe per socio, sia per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie.
Spetta all’assemblea dei soci:
- Eleggere il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 7 membri;
- Approvare il bilancio e la relazione annuale;
- Discutere e redigere regolamenti interni al funzionamento e l’organizzazione interna;
- Approvare il programma annuale di attività;
- Fissare la quota annuale;
- Discutere gli argomenti relativi alla gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di dover sottoporre al giudizio e alla ratifica dell’Assemblea. Deliberare sulle modifiche del presente Statuto e sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
ART. 15Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento della quota associativa. In seconda convocazione le deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l’atto costitutivo e il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
CONSIGLIO DIRETTIVOART. 16L’Associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 7 membri, secondo quanto di volta in volta stabilito dell’Assemblea all’atto della nomina.
ART. 17Il consiglio elegge nel proprio seno:
- Un Presidente
- Un Vice-Presidente
- Un Segretario
- Un Tesoriere.
Può inoltre delegare la responsabilità dei diversi settori dell’attività sportiva ad un Consigliere, che agisce in autonomia nei limiti della delega consiliare. Gli eletti a tutte la cariche associative non hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni svolte.
Il Consiglio dura in carica due anni. Esso è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. In caso di decadenza di un Consigliere durante il mandato il Consiglio può cooptare un Consigliere che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea.
ART. 18Il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazione alcune, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento dello scopo sociale esclusi solo quelli che il presente Statuto riserva all’Assemblea. Può inoltre emanare regolamenti disciplinari interni all’Associazione.
ART. 19Al Presidente del Consiglio Direttivo o chi ne fa le veci è attribuita la firma sociale e la rappresentazione legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente fra l’altro convoca il Consiglio Direttivo e le Assemblee, presiedendone le ordinanze e sottoscrivendone le deliberazioni; sottoscrive i bilanci e consuntivi, nonché tutti gli atti sociali.
COLLEGIO REVISIORE DEI CONTIArt. 20Il Collegio dei Revisori è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.
I revisori hanno il diritto di partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione dell’Associazione e dei fondi sociali e presenta all’Assemblea una relazione scritta dei controlli effettuati.
COLLEGIO DEI PROBIVIRIART. 21Il Collegio dei probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali procedimenti disciplinari. E’ composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, che durano in carica due anni.
Il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Vicepresidente dell’associazione con diritto di voto; in assenza di questi è presieduto dal membro più anziano come socio. Si raduna su richiesta di almeno due consiglieri, cinque soci o di un socio interessato alla vertenza. In caso di ballottaggio il voto del Presidente vale doppio.
ART. 22Le riunioni Del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 3 dei suoi membri.
COMMISSIONIART. 23Il Consiglio Direttivo può precedere annualmente alla nomina di speciali commissioni tra i consiglieri e i soci, aventi competenza tecnica nei vari rami dell’attività sportiva, determinandone il numero dei componenti, le funzioni e i poteri.
OBBLIGHI SOCIALIART. 24I consiglieri, i revisori, i Probiviri e quanti altri abbiano incarichi sociali decadono automaticamente dalla carica dopo 3 assenza ingiustificate nel corso di un anno, nelle riunioni alla quali dovevano partecipare come membri di diritto.
ART. 25L’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
ART. 26Il Consiglio Direttivo deve avere cura di depositare, cinque giorni prima della data stabilita per l’assemblea, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, con la relazione morale e finanziaria, unitamente a quella dei Revisori, presso la sede sociale a disposizione dei soci.
ART. 27Gli eventuali utili devono essere devoluti in attività e impianti, nonché a favore di atleti particolarmente bisognosi.
ART. 28Al socio che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio le seguenti sanzioni:
a – richiamo scritto, per infrazioni disciplinari lievi;
b – sospensione dall’esercizio dei diritti per un periodo determinato di volta in volta e comunque non superiore ad un anno;
c – espulsione.
GARANZIE SOCIALIART. 29L’associazione deve essere assicurata presso una primaria società assicuratrice per tutti quei rischi per i quali può essere chiamata a rispondere civilmente e per beni sociali.
L’associazione è tenuta ad assicurare i soci effettivi per i rischi connessi alle prestazioni di volontariato rese nell’ambito di attività della stessa.
ART. 30L’associazione può svolgere gare e attività sportive solo secondo i regolamenti del CONI o delle Federazioni alle quali è affiliata.
ART. 31Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di radiare i soci che cerchino di ottenere risultati sportivi con mezzi illeciti (droga, frode sportiva, corruzione).
Art. 32Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normative sulle associazione, sulle attività di volontariato sportivo-dilettantistiche e a quanto stabilito dai regolamenti del Coni e delle Federazioni sportive a cui l’Associazione aderisce.